Possono essere iscritte nel registro del naviglio svizzero soltanto le navi adibite o destinate al trasporto professionale di persone o di cose o ad altra attività professionale in mare, che rispondono alle condizioni legali circa la proprietà, i mezzi finanziari, l’ammissione alla navigazione marittima, il nome e la procedura.1
Ogni iscrizione e cancellazione dev’essere pubblicata dall’Ufficio svizzero del registro del naviglio nelFoglio federale e nelFoglio ufficiale svizzero di commercio .2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). ↩
Cpv. 3 originario. Il cpv. 2 primitivo è stato abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1323;FF 1976 II 1165). ↩
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