Fintanto che il diritto internazionale non disponga altrimenti, il Consiglio federale stabilisce le condizioni in materia di cittadinanza e di domicilio che devono adempiere le persone fisiche, i titolari di un’azienda individuale, i soci, gli accomandanti, gli azionisti, i soci di una società cooperativa o altri titolari di quote sociali nonché tutti i gerenti di una società in nome collettivo, in accomandita o a garanzia limitata.
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