Eccezionalmente, il Dipartimento federale degli affari esteri può autorizzare l’iscrizione nel registro del naviglio svizzero di navi appartenenti a persone fisiche, società commerciali o persone giuridiche, che adempiano le condizioni previste dagli articoli 20 e 21 e che utilizzino la nave per uno scopo filantropico, umanitario, scientifico, culturale o analogo; ne stabilisce le condizioni caso per caso.1
Il Consiglio federale può prevedere, con ordinanza, l’iscrizione di navi da diporto in un registro svizzero e determinare le condizioni per l’iscrizione e lo statuto giuridico delle navi da diporto iscritte; esso può inoltre autorizzare l’USNM a disciplinare il rilascio di un certificato svizzero di capacità per comandanti di tali navi.
Il Consiglio federale può stabilire, con ordinanza, la possibilità di rilasciare, in circostanze speciali, un certificato di bandiera anche a natanti non suscettibili di essere immatricolati nel registro svizzero degli yacht.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.