Il Consiglio federale può emanare prescrizioni circa il numero minimo di capitani e di gente di mare svizzeri a bordo di navi svizzere.1
La Confederazione può promuovere la formazione professionale di capitani e di gente di mare svizzeri. Il Consiglio federale stabilisce le disposizioni necessarie.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della L del 5 ott. 1990 sui sussidi, in vigore dal 1° apr. 1991 (RU 1991 857; FF 1987 I 297). ↩
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