L’arruolamento della gente di mare ha luogo in presenza del console di Svizzera, esclusa la presenza di agenti di collocamento, e per quanto possibile a bordo della nave.
Il capitano o un altro rappresentante autorizzato dall’armatore da una parte e l’arruolato dall’altra appongono la loro firma a lato dell’iscrizione fatta nel ruolo d’equipaggio.
Dopo la firma delle parti, il console convalida l’arruolamento apponendo il suo visto nel ruolo d’equipaggio. Se nel porto d’arruola-mento non può essere raggiunto un Consolato di Svizzera, l’iscrizione nel ruolo dev’essere sottoposta per approvazione al Consolato più vicino.
La forma dell’arruolamento vale anche per la sua cessazione (formalità di sbarco). Se il console ha motivo di credere che il membro dell’equipaggio sia stato cancellato indebitamente, egli ne informa l’USNM.
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