Le disposizioni sul contratto d’arruolamento sono applicabili a tutta la gente di mare che presta servizio a bordo di una nave svizzera, senza riguardo alla sua cittadinanza.
Con riserva delle disposizioni della presente legge, al contratto d’arruolamento della gente di mare assunta a bordo di navi svizzere è applicabile il Codice delle obbligazioni1.L’articolo 333a del Codice delle obbligazioni, concernente la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in caso di trasferimento del rapporto di lavoro, gli articoli 335d - 335g, concernenti il licenziamento collettivo, nonché l’articolo 336 capoverso 3 non sono tuttavia applicabili.2