Il capitano può, quando per motivi particolari l’interesse di una regolare navigazione lo esige, adibire i componenti dell’equipaggio a servizi diversi da quelli per i quali sono stati arruolati. La retribuzione non può in tal caso essere ridotta.
I componenti dell’equipaggio che sono adibiti a lavori con esigenze superiori a quelle dei servizi per i quali sono stati arruolati hanno diritto a un aumento corrispondente della loro retribuzione per il periodo in cui eseguiscono siffatti lavori.
Gli ufficiali non possono essere tenuti a un servizio che, secondo gli usi, non è compatibile con il loro grado.
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