Se, durante un viaggio, l’equipaggio scende, per una ragione o per l’altra, al disotto del numero prescritto o usuale, i suoi componenti, che, per questo motivo, devono prestare maggior lavoro, hanno diritto all’importo delle retribuzioni così risparmiate, proporzionatamente alle prestazioni supplementari di ciascuno di essi, nella misura in cui il maggior lavoro non è compensato da una indennità per le ore supplementari.1
I compensi per atti d’assistenza o di salvataggio sono ripartiti, dedotti le maggiori spese d’esercizio avute e i danni subiti dai salvatori, tra l’armatore e l’equipaggio in ragione di metà per parte. La metà spettante all’equipaggio deve di massima essere ripartita proporzionatamente alle retribuzioni, tenuto conto tuttavia degli speciali meriti di singoli componenti dell’equipaggio.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1). ↩
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