Il contratto d’arruolamento di durata determinata che scade in corso di viaggio è prorogato sino all’arrivo della nave al prossimo porto.
Il contratto d’arruolamento concluso per una durata indeterminata può essere disdetto in ogni momento da entrambe le parti mediante preavviso scritto di sette giorni; se il termine scade in corso di viaggio, il contratto è prorogato sino all’arrivo della nave al prossimo porto. Nel contratto possono essere convenuti termini di disdetta più lunghi. I termini di disdetta devono essere identici per entrambe le parti.1
Le parti possono in ogni tempo risolvere il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Oltre ai motivi gravi ammessi dal Codice delle obbligazioni2in materia di contratti di lavoro, sono in particolare considerati motivi gravi la violazione da parte dell’armatore o del capitano delle prescrizioni relative all’igiene e al servizio a bordo, l’abuso di autorità e del diritto di infliggere pene disciplinari, i crimini, i delitti e le contravvenzioni commessi in mare, le mancanze gravi di disciplina, come pure il fatto che l’arruolato dev’essere sbarcato per causa di malattia o d’infortunio oppure non adempie più le condizioni legali d’arruolamento.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 1° ott. 2010 concernente l’approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, in vigore dal 20 ago. 2013 (RU 2013 2507;FF 2009 7831). ↩