La locazione e la sublocazione di una nave svizzera sono valide solo se il conduttore o il subconduttore è armatore svizzero ai sensi dell’articolo 46.
La sublocazione dev’essere prevista nel contratto di locazione.
La locazione e la sublocazione di una nave sono sottoposte alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni1sul diritto di locazione, in quanto esse siano compatibili con le particolarità della navigazione marittima.2