Per tutto quanto si riferisce alla condotta nautica della nave, il capitano rimane interamente agli ordini dell’armatore.
Nel contratto di noleggio può invece essere previsto il diritto del noleggiatore di impartire al capitano ordini circa l’imbarco, il trasporto e la riconsegna delle merci e per l’emissione di polizze di carico; gli atti compiuti dal capitano in esecuzione di tali ordini sono vincolanti per il noleggiatore.1
Se, in siffatte condizioni, il capitano non ha trattato con terzi espressamente a nome del noleggiatore o non ha emesso polizze di carico espressamente a nome dello stesso, l’armatore risponde verso di essi solidalmente con il noleggiatore; è riservato il regresso dell’armatore verso il noleggiatore conformemente al contratto di noleggio.2
L’armatore non risponde tuttavia verso il noleggiatore degli atti compiuti dal capitano in virtù degli ordini che questo stesso noleggiatore gli ha impartito.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1). ↩
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