Alla scadenza del noleggio a tempo, la nave deve trovarsi nel porto di partenza del primo viaggio.
Se la durata dell’ultimo viaggio eccede la scadenza del contratto di noleggio a tempo, questo si considera prorogato sino alla fine del viaggio e il nolo è aumentato proporzionatamente ai giorni di ritardo.
Il noleggiante può rifiutarsi d’intraprendere un viaggio la cui durata, in condizioni normali, oltrepassi notevolmente la durata convenuta del contratto di noleggio a tempo.
Il noleggiatore può recedere da ogni contratto di noleggio, per iscritto, senza costituzione in mora e senza termine, se la nave no è a sua disposizione nel luogo e alla data convenuti; egli ha diritto al risarcimento del danno, in quanto il noleggiante non provi che il ritardo non gli è imputabile.
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