La Confederazione può assumere temporaneamente le perdite di proventi di un fornitore di servizi della sicurezza aerea per le prestazioni fornite in un Paese confinante sino a concorrenza dell’indennità concordata con questo Stato.
Il Consiglio federale verifica ogni tre anni se e in quale misura la Confederazione deve continuare ad assumere queste perdite di proventi.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6401). ↩
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