Il Consiglio federale può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima.
La società deve adempiere i seguenti requisiti:
non deve perseguire uno scopo di lucro;
deve essere a economia mista;
la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti;
gli statuti devono essere approvati dal Consiglio federale.
La società deve coordinare i servizi civile e militare della sicurezza aerea.
Il servizio della sicurezza aerea civile sottostà alla vigilanza dell’UFAC. Il servizio della sicurezza aerea militare sottostà alla vigilanza della MAA.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198). ↩
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