L’autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:
a. dispone delle seguenti garanzie:
1. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero, definiti dal Fondo monetario internazionale in caso di morte o di lesioni personali,
2.1 a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1288 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli,
3.2 a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 22 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e
b. prova che è assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile fino a concorrenza degli importi di cui alla lettera a.3
Il contratto d’assicurazione deve contenere la disposizione seguente: se il contratto scade prima del momento indicato nel certificato di garanzia, la compagnia di assicurazione si impegna a coprire le pretese di risarcimento alle condizioni definite nel contratto, fino al momento della revoca dell’autorizzazione, ma al massimo durante 15 giorni dopo che l’UFAC è stato informato della scadenza del contratto; è considerato momento della revoca il giorno in cui la decisione di revoca passa in giudicato.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622). ↩
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 622). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.