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Art. 108

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. L’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se:
    1. l’impresa è abilitata nel suo Stato d’origine a effettuare il trasporto commerciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale;
    2. l’impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d’origine, di una sorveglianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi;
    3. il rilascio dell’autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali;
    4. imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell’impresa persone o merci a condizioni equivalenti;
    5. la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e
    6. 1 prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall’articolo 106 capoverso 1 lettere a–c.
  2. Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell’impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.
  3. In casi debitamente motivati, si può rinunciare all’esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II dell’O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).

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