L’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e di merci (art. 29 LNA) è rilasciata a un’impresa con sede all’estero se:
l’impresa è abilitata nel suo Stato d’origine a effettuare il trasporto commerciale di persone e di merci nel traffico aereo internazionale;
l’impresa è oggetto, da parte delle autorità dello Stato d’origine, di una sorveglianza efficace per quanto riguarda gli aspetti tecnici e operativi;
il rilascio dell’autorizzazione non pregiudica interessi svizzeri essenziali;
imprese svizzere sono autorizzate a trasportare dal territorio dell’impresa persone o merci a condizioni equivalenti;
la responsabilità civile verso terzi al suolo è coperta (art. 125); e
1 prova che dispone, a titolo di responsabilità civile, di una copertura minima identica a quella richiesta dall’articolo 106 capoverso 1 lettere a–c.
Se non vi è alcun motivo manifesto di supporre che le condizioni prescritte nel capoverso 1 lettere a e b non siano adempiute, si può rinunciare ai controlli tecnici e operativi dell’impresa. Siffatti controlli possono tuttavia essere ordinati in ogni momento.
In casi debitamente motivati, si può rinunciare all’esigenza di cui nel capoverso 1 lettera d.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. II dell’O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243). ↩
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