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Art. 110

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Per traffico di linea si intendono i voli per il trasporto commerciale di persone o di merci se:
    1. sono effettuati durante un periodo minimo secondo una frequenza e una regolarità tali che essi risultano far parte si una serie sistematica evidente; e
    2. per il trasporto di persone, posti a sedere venduti individualmente sono offerti al pubblico.
  2. Il DATEC emana prescrizioni d’esecuzione; tiene conto dell’evoluzione del traffico aereo internazionale.

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