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Art. 119

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale

Le imprese con sede all’estero che intendono esercitare linee aeree sottopongono all’UFAC una richiesta che comprende i dati e i documenti seguenti:

  1. la tavola delle rotte e l’orario;
  2. le tariffe;
  3. le informazioni sulla data d’inizio dell’esercizio;
  4. i dati sul materiale di volo previsto per l’esercizio;
  5. le informazioni sul domicilio legale in Svizzera.

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