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Art. 122kbis

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Ai fini di valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale (art. 21c cpv. 1 lett. b LNA) e decidere l’impiego di guardie di sicurezza, fedpol tratta nel sistema d’informazione: a. per quanto concerne il singolo individuo potenzialmente pericoloso le categorie di dati seguenti: 1. voli prenotati, 2. informazioni su pagamenti effettuati e sui mezzi di pagamento impiegati; b. altri dati su individui potenzialmente pericolosi necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale.
  2. Per quanto riguarda l’identità e i dati di contatto pubblicamente accessibili di individui potenzialmente pericolosi (art. 21c cpv. 1 lett. a LNA), fedpol tratta nel sistema d’informazione i seguenti dati:
    1. nome e cognome, compresi pseudonimi;
    2. data di nascita;
    3. luogo di nascita;
    4. luogo di attinenza;
    5. nazionalità;
    6. genere;
    7. stato civile;
    8. dati di contatto pubblicamente accessibili quali indirizzo postale, indirizzo elettronico, numeri telefonici;
    9. informazioni sui documenti di viaggio quali numero, Stato emittente, visti.

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