Nell’ambito delle proprie competenze legislative il DATEC può in via eccezionale dichiarare direttamente applicabili singoli allegati, incluse le prescrizioni tecniche pertinenti, alla Convenzione del 7 dicembre 19441sull’aviazione civile internazionale, nonché prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della cooperazione tra autorità aeronautiche europee.
D’intesa con la Cancelleria federale, esso può prescrivere un tipo particolare di pubblicazione di tali disposizioni e disporre di rinunciare totalmente o parzialmente alla traduzione.
Decide circa il rifiuto degli allegati o degli emendamenti d’allegati di cui nell’articolo 90 lettera a secondo periodo della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale.2
Footnotes
RS 0.748.0 . Gli all. non sono pubblicati nella RU. ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1996 1536). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.