il risultato di un primo accertamento etilometrico mediante un etilometro precursore è superiore al valore limite di cui all’articolo 38 e non può essere confermato con un secondo accertamento etilometrico mediante un etilometro probatorio;
l’accertamento etilometrico viene rifiutato o eluso oppure se il membro dell’equipaggio vi si sottrae; oppure
l’accertamento etilometrico non può essere effettuato per ragioni mediche.
In presenza del relativo certificato medico nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, si può rinunciare al prelievo del sangue e il membro dell’equipaggio può riprendere servizio.
Il prelievo del sangue si basa sulle disposizioni degli articoli 13 capoverso 3 e 14 dell’OCCS1e sulle relative disposizioni d’esecuzione dell’USTRA.