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Art. 77d

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. L’UFAC designa un centro interno incaricato di registrare ed analizzare i dati relativi alle segnalazioni obbligatorie e facoltative ricevute (Centro segnalazioni).
  2. Il Centro segnalazioni è separato dal punto di vista organizzativo dalle unità dell’UFAC che svolgono attività di vigilanza.
  3. Il Centro segnalazioni tratta le segnalazioni in modo confidenziale.
  4. I dipendenti del Centro segnalazioni incaricati della registrazione e dell’analisi delle segnalazioni sono esentati, nel quadro di questa attività, dall’obbligo di denuncia e di persecuzione penale.

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