748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’UFAC informa il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni in merito all’apertura di una procedura d’approvazione dei piani.
L’esercente dell’aerodromo è tenuto a informare tale servizio entro un termine di 20 giorni in merito alle modifiche di sue costruzioni e suoi impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.
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