(art. 29b )
Servizi di assistenza a terra
Nel presente allegato i rimandi a determinati articoli sono riferiti alla Direttiva 96/67/CE
- L’ente di gestione secondo l’articolo 2 lettera c è l’esercente dell’aeroporto.
- L’esercente dell’aeroporto deve proporre un verificatore indipendente ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 all’UFAC; l’UFAC decide se il mandato può essergli affidato.
- Ogni esercente sottoposto alla Direttiva in questione provvede affinché sia istituito un comitato degli utenti ai sensi dell’articolo 5.
- L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio una limitazione del numero dei prestatori di servizio conformemente all’articolo 6 capoverso 2.
- L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio una limitazione del numero di utenti autorizzati a praticare l’autoassistenza secondo l’articolo 7 capoverso 2.
- Se l’esercente dell’aeroporto decide di affidare la gestione e l’esercizio delle infrastrutture centralizzate a una sola unità conformemente all’articolo 8, deve designare le infrastrutture stesse nel regolamento d’esercizio e disciplinarne la gestione.
- L’esercente dell’aeroporto può prevedere nel regolamento d’esercizio deroghe ai sensi dell’articolo 9. La relativa notifica alla Commissione europea e la pubblicazione in Svizzera ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 spetta all’UFAC.
- Se viene limitato il numero di prestatori di servizio, nel regolamento d’esercizio deve essere prevista una procedura di selezione secondo l’articolo 11.
- Su proposta dell’esercente dell’aeroporto, l’UFAC può vietare ad un prestatore di servizio o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l’autoassistenza in virtù dell’articolo 15 o imporre determinati obblighi di servizio.
- L’accesso agli impianti aeroportuali ai sensi dell’articolo 16 deve essere garantito dall’esercente dell’aeroporto.
- Secondo l’articolo 7 capoversi 2, 11 e 16 le decisioni dell’esercente dell’aeroporto possono essere inoltrate all’UFAC ai sensi dell’articolo 21, il quale emana una decisione.