748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
In singoli casi motivati, l’UFAC può autorizzare deroghe alle condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 e alle restrizioni di cui agli articoli 25, 27 capoverso 1 lettere a e c, 32 e 34.
Per i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo a più di 1100 m di altitudine sono ammesse soltanto le deroghe previste nell’articolo 26 capoverso 1.
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