748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Le autorizzazioni sono rilasciate al comandante o all’impresa di trasporti aerei. Le autorizzazioni per aeromobili stranieri (art. 7 cpv. 2 e 3) sono rilasciate al comandante.
L’autorizzazione può essere limitata a determinati aeromobili.
Le autorizzazioni cantonali per gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio (art. 8 cpv. 2) sono rilasciate all’impresa di trasporti aerei che effettua gli atterraggi esterni a scopo di formazione e formazione continua.
Le autorizzazioni per grandi eventi d’importanza internazionale della durata di più giorni (art. 16 cpv. 3, 29 e 39 cpv. 4) sono rilasciate all’esercente dell’area d’atterraggio.
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