748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
Fatto salvo il capoverso 3 e l’articolo 28, gli atterraggi esterni sono vietati nelle seguenti zone:
zone centrali dei parchi nazionali di cui all’articolo 23f capoverso 3 lettera a della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio;
torbiere alte e torbiere di transizione di importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 21 gennaio 19912sulle torbiere alte;
riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 21 gennaio 19913sulle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori;
paludi d’importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 7 settembre 19944sulle paludi;
zone golenali d’importanza nazionale di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 19925sulle zone golenali;
bandite federali di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 30 settembre 19916sulle bandite federali.
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può emanare restrizioni agli atterraggi esterni in altre zone particolarmente sensibili. Consulta preventivamente gli ambienti interessati.
Agli atterraggi esterni a scopo di lavoro si applicano le seguenti deroghe:
nelle zone protette di cui al capoverso 1 il divieto non si applica ai voli su incarico delle autorità cantonali competenti nonché ai voli per la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti autorizzati dal Cantone;
nelle bandite federali il divieto non si applica ai voli per l’economia forestale e l’agricoltura, la protezione contro i pericoli naturali, l’approvvigionamento di capanne accessibili al pubblico e la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti d’interesse pubblico; ai voli per altri scopi di lavoro si applica il divieto soltanto dal 1° novembre fino al 31 luglio;
nelle zone golenali il divieto non si applica ai voli per la protezione contro i pericoli naturali e la costruzione o manutenzione di costruzioni e impianti d’interesse pubblico.
Le zone protette e le relative restrizioni sono pubblicate nelle pubblicazioni aeronautiche pubbliche della Svizzera.