748.132.3OAEsFederal Council Ordinance1 set 2014Fonte originale
L’UFAC autorizza atterraggi esterni a scopo di lavoro nelle aree protette di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2, se in nessun altro modo è possibile adempiere lo scopo di lavoro in maniera meno invasiva e con onere ragionevole e se l’interesse per lo scopo di lavoro prevale sull’interesse di protezione.
Il richiedente allega alla domanda il parere dell’autorità cantonale competente. In esso l’autorità cantonale prende posizione sulla questione se l’obiettivo di protezione viene compromesso e se all’atterraggio esterno si oppongono interessi preponderanti.
L’UFAC rilascia l’autorizzazione all’impresa di trasporti aerei per un numero determinato di atterraggi esterni o per un numero indeterminato di atterraggi esterni per un periodo determinato. In caso di atterraggi esterni a scopo di lavoro destinati esclusivamente alla costruzione o alla manutenzione di costruzioni e impianti d’interesse pubblico, l’autorizzazione può essere rilasciata al proprietario dell’impianto.
L’UFAC decide previa consultazione dell’UFAM e dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE). Trasmette loro copia dell’autorizzazione.
L’autorizzazione è pubblicata nel Foglio federale se l’obiettivo di protezione è compromesso.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.