748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Al momento dell’importazione di un aeromobile, l’UFAC può, fino all’emissione di un certificato di navigabilità svizzero, di un certificato ristretto di navigabilità svizzero o di un’autorizzazione di volo svizzera, riconoscere un certificato di navigabilità per l’esportazione rilasciato dallo Stato esportatore o documenti equivalenti. Nel certificato devono figurare le differenze rispetto al tipo.1
La durata di validità di un certificato straniero di navigabilità per l’esportazione è disciplinata dalle convenzioni internazionali. In loro mancanza, l’UFAC decide in merito alla durata di validità del certificato straniero.
Alla scadenza di un certificato straniero di navigabilità per l’esportazione, l’UFAC può chiedere l’esecuzione di speciali lavori di manutenzione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184). ↩
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