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Art. 36

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Lavori di manutenzione all’estero possono essere eseguiti e certificati alle seguenti condizioni:
    1. su aeromobili che effettuano voli commerciali secondo l’articolo 30 e su aeromobili della classe IV della categoria speciale, sottocategoria «Storici/Historic» o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati in questi aeromobili: da parte di imprese di manutenzione riconosciute dall’UFAC a questo scopo di caso in caso;
    2. su aeromobili della categoria speciale, sottocategorie «Ecolight», «Ultraleggeri» e «Autocostruzioni» o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati in questi aeromobili da:
    1. imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per questo tipo di lavori dalle autorità aeronautiche competenti, 2. titolari di licenze secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/20141, che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e su strutture analoghe. Le limitazioni che risultano dall’articolo 32 e dal numero 4.2 dell’allegato 3 (sottocategoria «Storici/Historic») sono applicate per analogia, o 3. titolari di licenze estere che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e strutture analoghe; sono escluse le licenze o le abilitazioni estere che autorizzano esclusivamente a certificare lavori di manutenzione sull’aeromobile del titolare stesso della licenza; c. sugli altri aeromobili o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati su questi aeromobili da: 1. imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per questo tipo di lavori dalle autorità aeronautiche competenti, 2. titolari di licenze secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014, che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e su strutture analoghe. Le limitazioni che risultano dall’articolo 32 e dal numero 4.2 dell’allegato 3 (sottocategoria «Storici/Historic») sono applicate per analogia.
  2. Qualora vengano affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione, imprese di manutenzione o titolari di licenze esteri, l’esercente deve esigere che:
    1. vengano utilizzati i pertinenti documenti (art. 25); e
    2. i certificati e i rapporti di lavoro necessari vengano elaborati conformemente alle prescrizioni in vigore (art. 37 e 38).
  3. L’UFAC può controllare sul posto l’esecuzione dei lavori di manutenzione.
  4. Se constata che i lavori di manutenzione eseguiti all’estero presentano lacune, l’UFAC può decidere che:
    1. l’aeromobile non venga messo in circolazione o il motore, l’elica, la parte d’aeromobile o l’equipaggiamento non venga più riutilizzato prima che un’impresa di manutenzione svizzera o il titolare di una licenza svizzero abbia eseguito i necessari lavori di manutenzione;
    2. tali lavori non vengano più affidati all’impresa estera di costruzione, all’impresa estera di manutenzione o al titolare di licenza estero in questione.
  5. In determinati casi, l’UFAC può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.

Footnotes

  1. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ).

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