748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
L’UFAC fissa caso per caso:
le esigenze applicabili allo sviluppo di aeromobili nonché ai loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti;
le condizioni per il riconoscimento delle certificazioni delle imprese di progettazione secondo l’allegato I parte 21 sezione A capitolo J del regolamento (UE) n. 748/20121; al riguardo, l’UFAC emana direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).
La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata per la categoria standard dall’ordinanza del DATEC del 5 febbraio 19882concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) e per la categoria speciale dagli allegati alla presente ordinanza.3
Footnotes
Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ). ↩