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Art. 42

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Le modifiche su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché a manuali di volo approvati e istruzioni di manutenzione vincolanti, devono essere approvate dall’UFAC; è fatto salvo il capoverso 4.1
  2. I documenti necessari sono trasmessi all’UFAC prima dell’inizio dei lavori di modificazione.
  3. Le riparazioni che non possono essere eseguite nell’ambito della manutenzione ordinaria e per le quali si rendono necessari lavori di sviluppo sono considerate modifiche.
  4. Non sottostanno all’obbligo d’approvazione di cui ai capoversi 1–3 le modifiche standard e le riparazioni standard eseguite secondo la norma CS-STAN su aeromobili conformemente all’allegato I parte 21 sezione A capitolo D punto 21.A.90B lettera a numero 1 e sezione M punto 21.A.431B lettera a numero 1 del regolamento (UE) n. 748/20122. A tal fine l’UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

  2. Conformemente al n. 3 dell’all. all’Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68 ).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).

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