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Art. 50

748.215.1ODNADepartmental Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni concernenti lo sviluppo, l’ammissione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili, dei motori, delle eliche, delle parti d’aeromobile e degli equipaggiamenti.
  2. L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche1.
  3. Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC.

Footnotes

  1. Ottenibili presso l’UFAC, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

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