I lavori di sviluppo e costruzione di aeromobili o parti d’aeromobile possono essere affidati a imprese all’estero, previa approvazione dell’UFAC1. L’UFAC fissa eventuali obblighi e condizioni legati a tale approvazione.
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3629). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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