Possono autorizzare eccezioni:
a. alle restrizioni previste agli articoli 23 e 24 capoverso 2:
1. negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo: l’organo di controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo,
2. negli altri casi: la direzione dell’aerodromo;
b. alle restrizioni previste all’articolo 24 capoverso 1: l’UFAC.
Le eccezioni possono essere autorizzate solamente se la sicurezza aerea è garantita.
L’autorizzazione può sottostare a condizioni.
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