1Possono autorizzare eccezioni: a. alle restrizioni previste all’articolo 27: 1. nel perimetro PSIA di un aerodromo: la direzione dell’aerodromo negli aerodromi senza servizi di controllo del traffico aereo; l’organo di controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo, negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo, 2. nel caso delle istituzioni d’esecuzione: il servizio cantonale competente, 3. nel caso delle zone militari: il Comando Operazioni, Centro di monitoraggio della situazione dell’esercito, 4. nel caso degli impianti di distribuzione (all’aperto) e delle sottostazioni del livello di rete 2 di approvvigionamento elettrico: i gestori competenti, 5. nel caso della stazione di compressione di Ruswil e della stazione di misurazione di Wallbach: i gestori competenti, 6. nel caso delle centrali nucleari e del deposito intermedio di Würenlingen: i titolari della licenza di costruzione o d’esercizio secondo la legge federale del 21 marzo 20031sull’energia nucleare; b. alle restrizioni previste all’articolo 28: 1. a una distanza inferiore a 5 km o in una zona geografica ridotta attorno a un aerodromo: la direzione dell’aerodromo negli aerodromi senza servizi di controllo del traffico aereo; l’organo di controllo del traffico aereo, d’intesa con la direzione dell’aerodromo, negli aerodromi con servizi di controllo del traffico aereo, 2. in una CTR attiva: l’organo di controllo del traffico aereo. 2. Le eccezioni alle restrizioni previste agli articoli 27 lettera a e 28 possono essere autorizzate solamente se la sicurezza aerea è garantita.
RS 732.1 ↩
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