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Commenti: Art. 3 | Omnilex
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OACS · Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Art. 3
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748.941
OACS
Departmental Ordinance
1 gen 2023
Fonte originale
Per gli aeromobili di cui all’articolo 1 non vi è alcun obbligo di decollare o atterrare su un aerodromo.
L’esenzione di cui al capoverso 1 non si applica agli alianti da pendio a propulsione elettrica.
È fatto salvo in tutti i casi il diritto dei possessori di fondi di difendersi dalle turbative del possesso e di farsi risarcire i danni.
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