A seconda del settore di compiti, il soggetto qualificato deve:
- documentare i lavori svolti e informare l’UFAC dei risultati;
- sospendere o revocare le autorizzazioni operative se le condizioni non sono più soddisfatte;
- coinvolgere l’AESA, le autorità cantonali o altri servizi rilevanti per l’esercizio;
- garantire il coordinamento con l’UFAC;
- trattare le informazioni e i dati elaborati con la diligenza richiesta dalla protezione dei dati e garantire che i documenti del richiedente non siano divulgati senza il suo consenso;
- garantire la parità di trattamento dei richiedenti e offrire la propria attività di esame in tutta la Svizzera a tariffe unitarie;
- 1 rilasciare i certificati e gli accreditamenti quando propone addestramenti.