Il titolare di una licenza estera può chiedere all’organo designato dall’UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli non commerciali occasionali con alianti da pendio con o senza passeggero.
Il titolare di una licenza estera per l’esercizio a fini commerciali nel proprio Stato di rilascio può chiedere all’organo designato dall’UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli d’istruzione e di voli biposto commerciali in Svizzera, a condizione che siano ammessi dai seguenti accordi:
Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), allegato 3;
Convenzione del 4 gennaio 19602istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), allegato K.
I prestatori di servizi con licenza di uno Stato contraente secondo l’ALC o la Convenzione AELS per lo svolgimento dell’attività commerciale «istruzione e svolgimento di voli commerciali con alianti da pendio con passeggero» si annunciano presso l’autorità competente secondo la legge federale del 14 dicembre 20123sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.