780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
I seguenti fornitori forniscono le informazioni tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT:
i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51);
i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22);
i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52).
I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40, 41 e 48b nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.
I FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono esentati dal fornire le informazioni di cui all’articolo 48b . Forniscono le informazioni standardizzate come segue:
per scritto, al di fuori del sistema di trattamento, tramite un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP;
manualmente, tramite l’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento; o
in forma automatizzata, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT.
I FSCD con obblighi supplementari ai sensi dell’articolo 22 o 52 forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35–37, 40 e 41 nonché all’articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Sono esentati dal fornire le informazioni di cui agli articoli 48a– 48c . Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d’accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.
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