780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
Su richiesta del SIC o di un’autorità di polizia federale o cantonale, il Servizio SCPT funge da intermediario tra un FST e l’autorità in questione nella conclusione di un contratto concernente la consegna di mezzi di accesso e l’attivazione di servizi. Il contratto prevede che i dati di cui all’articolo 20b siano accessibili soltanto a una cerchia molto ristretta di persone degne di fiducia. D’accordo con il Servizio SCPT, il FST definisce i metodi per impedire l’ulteriore diffusione dei dati.
Il Servizio SCPT verifica l’identità delle persone autorizzate a ottenere mezzi di accesso e servizi a nome delle autorità e trasmette al FST i dati necessari per la consegna dei mezzi di accesso e per l’attivazione dei servizi. Il FST documenta internamente i mezzi di accesso consegnati alle autorità e i servizi attivati a nome delle stesse.
I mezzi di accesso e i servizi di cui al presente articolo possono essere impiegati soltanto nell’ambito del diritto applicabile all’autorità in questione.
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