780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
Il servizio SCPT dichiara che un FSCD ha obblighi di informazione supplementari (art. 22 cpv. 4 LSCPT) se raggiunge uno dei valori seguenti:
100 domande di informazioni negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno);
un fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell’attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti che utilizzano i servizi del fornitore.
Se un fornitore controlla ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni1una o più imprese soggette all’obbligo di presentare i conti, per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il fornitore e le imprese controllate sono considerati come un’unità.
I fornitori che superano o non raggiungono i valori di cui al capoverso 1 lettera b devono comunicarlo per scritto al Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e consegnare i giustificativi corrispondenti.
Su richiesta, i fornitori devono presentare al Servizio SCPT in particolare i dati necessari per verificare i valori di cui al capoverso 1 lettera b e i documenti giustificativi. Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale.
Un fornitore oggetto di una dichiarazione secondo cui ha obblighi di informazione supplementari deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per fornire le informazioni entro due mesi e la disponibilità a fornire informazioni entro dodici mesi dalla decisione.