780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
I tipi di informazione riguardano informazioni concernenti:
gli utenti (art. 35, 40, 42 e 43 nonché art. 27 in combinato disposto con detti articoli);
i servizi (art. 36–39 e 41);
la modalità di pagamento (art. 44);
la prova dell’identità (art. 45);
le copie delle fatture (art. 46);
le copie dei contratti (art. 47);
i dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete (art. 48);
gli identificativi attribuiti (art 48a e 48b ); e
la determinazione delle reti adiacenti (art. 48c ).
Le autorità possono richiedere le informazioni che le persone obbligate a collaborare sono tenute a fornire secondo la presente ordinanza soltanto attenendosi alla procedura prevista nell’ordinanza medesima.
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