780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
Il Servizio SCPT può eseguire collegamenti test e collaborare a tal fine con le autorità di perseguimento penale e il SIC. Tali collegamenti servono segnatamente per:
garantire la qualità del trasferimento dei dati da parte delle persone obbligate a collaborare al Servizio SCPT e alle autorità di perseguimento penale;
verificare la disponibilità a informare e sorvegliare delle persone obbligate a collaborare;
testare il sistema di trattamento del Servizio SCPT;
scopi di formazione;
produrre dati di riferimento.
Il Servizio SCPT può incaricare le persone obbligate a collaborare di partecipare alla produzione dei dati relativi ai test. Elabora un piano di test dopo aver sentito le persone obbligate a collaborare.
Le persone obbligate a collaborare mettono gratuitamente e permanentemente a disposizione del Servizio SCPT, su sua richiesta, i collegamenti test necessari e i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati richiesti. Gli permettono di eseguire i collegamenti test necessari, che esse stesse non sono in grado di mettergli a disposizione.1
Le autorità di perseguimento penale e il SIC possono parimenti eseguire a proprie spese dei test ai fini della garanzia della qualità e della formazione. Presentano la relativa domanda al Servizio SCPT e versano gli emolumenti.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). ↩
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