780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT contiene le seguenti indicazioni:
i dati di contatto dell’autorità che dispone la sorveglianza;
i dati di contatto delle persone autorizzate cui sono destinati i dati della sorveglianza;
se noti, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e professione della persona da sorvegliare;
i numeri di riferimento e la denominazione del caso cui si riferisce la sorveglianza;
il motivo della sorveglianza, in particolare la fattispecie penale sulla quale la sorveglianza mira a fare luce;
i nomi delle persone obbligate a collaborare;
i tipi di sorveglianza ordinati o il tipo di sorveglianza particolare;
gli identificativi da sorvegliare (Target ID);
se necessario, la domanda concernente l’autorizzazione di massima per sorvegliare più collegamenti senza che sia necessario chiedere una nuova approvazione per ogni singolo caso (art. 272 cpv. 2 e 3 CPP o art. 70c cpv. 2 e 3 PPM);
l’inizio e la fine della sorveglianza;
nel caso di persone tenute al segreto professionale secondo l’articolo 271 CPP o secondo l’articolo 70b PPM: la menzione di tale circostanza;
se del caso, le misure a tutela delle persone tenute al segreto professionale e le altre misure di protezione che le autorità e il Servizio SCPT devono attuare.
Se l’esecuzione della sorveglianza lo esige, il DFGP può stabilire che l’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT deve contenere indicazioni tecniche supplementari.
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