Se constata che la sorveglianza riguarda una persona tenuta al segreto d’ufficio o professionale e non sono stati presi i provvedimenti a tutela del segreto previsti dalla legge, il Servizio SCPT ne informa senza indugio l’autorità che dispone la sorveglianza e l’autorità d’approvazione e per il momento non concede alla prima e alle persone designate nell’ordine di sorveglianza l’accesso ai dati della sorveglianza nelle situazioni seguenti:
- se la sorveglianza è stata ordinata da un’autorità di perseguimento penale civile: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170–173 CPP, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 271 CPP;
- se la sorveglianza è stata ordinata da un’autorità di perseguimento penale militare: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui all’articolo 75 lettera b PPM, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 70b PPM;
- se la sorveglianza è stata ordinata dal SIC: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 171–173 CPP, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 2015^1sulle attività informative in combinato disposto con l’articolo 23 dell’ordinanza del 16 agosto 20172^sui servizi d’informazione.