780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
Su richiesta di un FST, il Servizio SCPT lo dichiara FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 26 cpv. 6 LSCPT) se:
offre i propri servizi di telecomunicazione soltanto nel settore dell’istruzione e della ricerca;
non raggiunge i due valori seguenti:
1. incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno),
2. fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi per servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati.
Per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 si applica l’articolo 22 capoverso 2.
Gli FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono obbligati a comunicare per scritto al Servizio SCPT, fornendo i corrispondenti giustificativi, che:
non offrono più i loro servizi unicamente nel settore dell’istruzione e della ricerca; o
hanno raggiunto l’importo di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 per il secondo esercizio consecutivo; la comunicazione avviene entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale.
Un FST deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per la sorveglianza e la disponibilità a sorvegliare rispettivamente entro due ed entro 12 mesi dal momento in cui il Servizio SCPT decide di cessare di considerarlo un FST con obblighi di sorveglianza ridotti.
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