780.11OSCPTFederal Council Ordinance1 mar 2018Fonte originale
Le persone obbligate a collaborare che devono garantire al Servizio SCPT o ai suoi incaricati l’accesso ai propri impianti rendono loro possibile l’accesso a edifici, dispositivi, linee, sistemi, reti e servizi nei limiti necessari alla sorveglianza o ai collegamenti test (art. 30).
Mettono gratuitamente a disposizione gli accessi esistenti alle reti di telecomunicazione pubbliche. D’accordo con il Servizio SCPT o i suoi incaricati, creano, se necessario per la sorveglianza, nuovi accessi alla rete a spese del Servizio SCPT.
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