Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può:
fino alla fine del 2013, rettificare le assegnazioni di diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge federale del 30 aprile 19971sull’organizzazione della posta;
durante cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, rettificare mediante decisione, senza riscuotere tasse né emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui agli articoli 13 capoverso 7 e 14 capoverso 5.
I ricorsi del personale pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere giudicati conformemente al diritto anteriore.
Se i mezzi propri di PostFinance SA e della Posta Svizzera SA non sono sufficienti, la Confederazione risponde:
per i depositi della clientela, fino a concorrenza di 100 000 franchi per creditore durante un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge;
per i prestiti ancora pendenti al termine del periodo di cinque anni, fino alla loro scadenza;
per tutti gli altri impegni, fino alla loro scadenza oppure durante il periodo di disdetta, tuttavia non oltre un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
La Posta Svizzera SA e PostFinance SA sono autorizzate, nei tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell’assoggettamento all’imposta.