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Commenti: Art. 8 | Omnilex
Law
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LOP · Legge federale sull’organizzazione della Posta Svizzera
Art. 8
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Art. 8
783.1
LOP
Federal Act
1 ott 2012
Fonte originale
Gli organi della Posta sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione.
I membri del consiglio d’amministrazione non possono far parte della direzione.
Il personale della Posta deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.
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